Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15522 del 20 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di divisione immobiliare con stralcio di quota che preveda la costituzione in comproprietą ai condividenti tutti di una strada da realizzare sulla porzione di terreno non stralciata, attribuisce al titolare della quota stralciata il diritto di esigere dagli altri contraenti il rilascio dell'area convenzionalmente deputata allo scopo, configurandosi in suo favore un diritto di credito funzionale alla tutela dello "ius ad rem" a lui spettante una volta che la strada, intesa quale cosa futura, sia venuta ad esistenza.

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