Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5729 del 23 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comunione indivisa, l'attivitą di bonifica di un terreno compiuta da un comproprietario non integra gli estremi di un atto innovativo, per il quale č necessaria la maggioranza qualificata ex art. 1108 cod. civ., trattandosi di opera di ordinaria amministrazione che non altera la destinazione economica del terreno ed č diretta al miglioramento ovvero a rendere pił comodo o pił redditizio il suo godimento, senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari.

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