Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22100 del 29 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imprescrittibilitą della petizione di ereditą, sancita dall'art. 533 c.c., non altera l'ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell'asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).

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