Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13217 del 11 giugno 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di disconoscimento di paternitą trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilitą della dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtł delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento, (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dall'assunto che a fondamento dell'esperita azione era stata fatta valere la "impotentia generandi" del padre anagrafico, aveva valorizzato, ai fini del relativo accertamento, la mancata contestazione di tale circostanza, evidenziando l'incompatibilitą logica tra la negazione della stessa e l'assunto difensivo della odierna ricorrente, secondo cui il concepimento del figlio minore era stato frutto di inseminazione artificiale eterologa).

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