Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18123 del 26 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi č legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietā o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

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