Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 15186 del 20 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento.

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