Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 16859 del 14 agosto 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltą coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilitą della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltą e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gią irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

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