Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19589 del 26 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore etą da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivitą economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

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