(massima n. 1)
Sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinitā dei documenti e ciō quando non abbia la capacitā di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalitā che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsit_ non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto č chiamato a svolgere, che č quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuitā non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente, ex art. 483 c.p., la responsabilitā di un ex sindaco e di un segretario comunale che avevano sottoscritto una lettera con falsa data diretta al Ministero dell'industria con la quale si dichiarava che il comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica).