Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23211 del 9 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che - in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l'ENEL - attesti di adibire l'energia ad un uso diverso da quello reale (nella specie ad irrigazione agricola anziché all'interno di immobili abusivi), trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą, ex art. 48 D.P.R. n. 309 del 1991, destinata a provare la veritą delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione č resa a funzionario dell'ENEL, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma č richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione.

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