Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2111 del 3 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regime probatorio (e, in particolare, la distribuzione dell'onere della prova tra le parti) nel procedimento possessorio instaurato a tutela della detenzione qualificata è notevolmente diverso da quello a tutela del possesso in senso proprio (ossia corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale). Mentre, in questo ultimo caso, il titolo da cui si assume avere origine il possesso, non può esser fatto valere per dimostrare la esistenza dello jus possidendi ma solo ad colorandam possessionem, e cioè per rafforzare la prova dell'esistenza di atti materiali integranti il possesso, nel primo procedimento invece, colui che assume di essere detentore qualificato ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta necessariamente la trasmissione della detenzione stessa (locazione, deposito, comodato, contratto agrario, ecc.) ma non anche la persistenza della sua validità ed efficacia nel momento dello spoglio. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insufficiente la prova, fornita dagli affittuari di fondi rustici, della detenzione qualificata di alcuni fabbricati, sulla base del mero rapporto di pertinenzialità con i fondi in affitto, essendo peraltro tale circostanza contrastata dallo stato di rovina e inagibilità dei fabbricati).

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