Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9447 del 13 luglio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L'equiparazione quoad poenam dei titoli di credito trasmissibili per girata agli atti pubblici trova la sua giustificazione nella necessità di rafforzare la tutela di documenti che per loro natura sono destinati alla circolazione. Se, pertanto, per effetto di una delle clausole che possono essere apposte sui titoli è soppressa la destinazione alla circolazione, all'atto dell'emissione o successivamente, viene meno la ragione della maggiore tutela penale e il titolo di credito ai fini della falsificazione riacquista la sua intrinseca natura di scrittura privata. Tuttavia, la clausola di intrasferibilità deve essere apposta sul titolo di credito ed è, invece, priva di effetti ai fini della circolazione se è oggetto di una convenzione extracartolare. E pertanto, la cambiale conserva la qualità di titolo di credito trasmissibile per girata, soggetta alla sanzione prevista dall'art. 491 c.p., e non a quella prevista dall'art. 485 c.p., se l'emittente e il prenditore pattuiscono che la cambiale ha scopo di garanzia e non deve essere messa in circolazione senza, però, apporre sul titolo la clausola di intrasferibilità od altre equivalenti. Il patto, difatti, valido tra le parti, non impedisce la circolazione del documento come titolo di credito, non essendo opponibile al legittimo possessore della cambiale.

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