Cassazione penale Sez. V sentenza n. 537 del 17 aprile 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitā in cambiale offende non solo il bene primario della pubblica fede, ma anche quello patrimoniale delle persone cui sia stato negoziato il titolo e consente quindi il risarcimento del danno. Pertanto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. č applicabile al delitto di falso in cambiale solo nell'ipotesi della riparazione del danno e non in quella dell'attivo ravvedimento.

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