Cassazione penale Sez. V sentenza n. 371 del 9 gennaio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsità in cambiale non lede un bene giuridico disponibile bensì un preminente interesse sociale qual è quello della pubblica fede documentale. Conseguentemente non può trovare applicazione l'esimente del consenso dell'avente diritto.

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