Cassazione penale Sez. V sentenza n. 465 del 21 gennaio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

I documenti menzionati dall'art. 491 c.p. sono equiparati agli atti pubblici ai soli effetti della pena, mentre conservano i caratteri intrinseci della scrittura privata agli effetti dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato.

(massima n. 2)

In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo. Pertanto, in caso di modificazione o alterazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo, al fine di ottenere innanzi tempo la valuta, sussiste il falso in titoli di credito, ai sensi degli artt. 485 e 495 c.p., giacché per effetto di tale alterazione l'assegno viene ad esprimere un fatto diverso da quello che esprimeva nel suo tenore originario. In detto caso, ai fini della pretesa irrilevanza penale dell'alterazione in questione, non è applicabile il secondo comma dell'art. 31 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, secondo cui l'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione, in quanto la citata disposizione si riferisce alle sole ipotesi in cui la post-datazione è da ritenere giustificata. (Il ricorrente aveva dedotto che, poiché il titolo è pagabile indipendentemente dalla data di emissione, nessuna rilevanza può attribuirsi all'alterazione di detta data).

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