Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3763 del 22 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, poiché alla disposizione di cui all'art. 1 lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità della amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi una interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491 citato, ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.