Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8816 del 15 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La soppressione, la distruzione e l'occultamento della dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione concernente l'Irpef o l'Irpeg, dopo che sia stata presentata all'ufficio delle imposte e sia stata controllata con apposita attestazione protocollare dai funzionari del predetto ufficio, sono punibili ai sensi dell'art. 490 in relazione all'art. 476 c.p. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, quando essa sia stata gią presentata all'ufficio delle imposte e controllata con apposita attestazione protocollare, nonché liquidata dai funzionari dell'ufficio, coesistono due atti: l'uno di natura privata (la dichiarazione sottoscritta dal contribuente) e l'altro avente carattere attestativo-probatorio (verifica dei requisiti formali dell'atto ed assegnazione ad esso di un corrispondente numero di protocollo), oltre che certificativo-dispositivo (accertamento della imposta da iscrivere a ruolo), che, redatto dal pubblico ufficiale, in esplicazione di una funzione tipicamente pubblica, rientra nel novero degli atti pubblici.

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