Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12109 del 3 dicembre 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio è richiesto quale componente essenziale dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 490 c.p., solo quando il documento si identifica in una scrittura privata, in quanto il falso avente ad oggetto la scrittura privata assurge a giuridica rilevanza solo in presenza di una delle due finalità indicate dall'art. 485 c.p. (procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero recare ad altri un danno), ma non già quando l'attività delittuosa ha avuto ad oggetto un atto pubblico.

(massima n. 2)

Nella nozione di atti pubblici rientrano non solo quelli produttivi di effetti rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, ma anche quelli che si caratterizzano per la sola documentazione di attività o di dichiarazioni avvenute in presenza del pubblico ufficiale o da lui percepite. Sono pertanto compresi in quella nozione anche gli atti nei quali si concretizza la corrispondenza tra uffici autonomi o strutturati gerarchicamente, i cosiddetti «atti interni», perché anche questi possono assumere rilevanza giuridica nella documentazione di fatti inerenti all'attività funzionale del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a delitto di cui agli artt. 476, 490 c.p. per lacerazione di una segnalazione che un vigile urbano aveva inviato al sindaco, con la quale si segnalava, a seguito di verbale di accertamento di lavori riscontrati non conformi a concessione edilizia, che il contravventore, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, aveva dichiarato che a quell'opera era personalmente interessato lo stesso sindaco).

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