Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31742 del 21 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), è necessaria la consapevolezza di frustrare la funzione probatoria dell'atto distrutto, occultato o soppresso. Ne deriva che difetta detta consapevolezza allorché l'agente — risentitosi per ostacoli burocratici al rinnovo del proprio passaporto — reagisca in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e, quindi, revocando la richiesta di rinnovo, strappandolo in alcune parti nell'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratone in possesso, negandogli, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria condizionata al rinnovo di validità.

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