Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21651 del 6 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), č necessario che l'agente non abbia concorso nella falsitā o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non č punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilitā rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato.

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