Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1978 del 27 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Colui che — pur non avendo materialmente falsificato un titolo di credito — abbia per primo fatto uso del medesimo, d'intesa con l'autore materiale della falsificazione od essendo comunque consapevole della falsità, deve rispondere del reato previsto dall'art. 491 c.p. (in relazione agli artt. 476, 482 e 485 stesso codice) e non già di quello previsto dall'art. 489 c.p., il quale presuppone la già avvenuta consumazione del delitto di falsità in atti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.