(massima n. 1)
Colui che pur non avendo materialmente falsificato un titolo di credito abbia per primo fatto uso del medesimo, d'intesa con l'autore materiale della falsificazione od essendo comunque consapevole della falsitą, deve rispondere del reato previsto dall'art. 491 c.p. (in relazione agli artt. 476, 482 e 485 stesso codice) e non gią di quello previsto dall'art. 489 c.p., il quale presuppone la gią avvenuta consumazione del delitto di falsitą in atti.