Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1290 del 10 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il primo uso dell'atto da parte di chi lo abbia falsificato o di chi sia concorso con l'autore nella falsificazione costituisce il reato di cui all'art. 485 c.p. e non già la minore ipotesi di cui all'art. 489 c.p., la quale può configurarsi solo nel caso di uso successivo alla consumazione del delitto, che richiede la falsificazione del documento e un primo atto d'uso.

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