Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27915 del 7 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) la condotta di colui che esponga nel cruscotto dell'auto, posteggiata in zona contrassegnata dall'obbligo di pagamento della sosta, una riproduzione fotostatica di contrassegno con autorizzazione al parcheggio di autoveicoli di proprietą di invalidi, in quanto, in tal caso, sussiste un'attivitą di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento, nella specie autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale del quale ripete le caratteristiche.

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