Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2832 del 12 gennaio 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

Il criterio distintivo fra il reato di cui all'art. 486 c.p. e quello di cui all'art. 488 c.p. consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l'obbligo o la facoltą di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l'autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa) ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltą di riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia).

(massima n. 2)

La particolaritą della fattispecie descritta nell'art. 486 c.p., incentrata nell'abuso di fiducia pił che nella lesione della fede pubblica, giustifica, unitamente alla lettera dell'art. 491 c.p., l'esclusione dell'applicabilitą di quest'ultima disposizione all'abuso di titoli di credito in bianco.

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