Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6034 del 19 giugno 1981

(2 massime)

(massima n. 1)

Essendo l'assegno bancario firmato in bianco da includere tra i titoli di credito trasmissibili per girata, ben può l'autorizzazione al riempimento promanare dal girante anziché dall'emittente.

(massima n. 2)

L'ipotesi prevista dall'art. 488 c.p., per la quale sono applicabili le pene stabilite per le falsità materiali, ricorre quando l'agente sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco per un titolo diverso da quello che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo. Ciò può avvenire così se il foglio sia posseduto per causa illegittima (furto, rapina, estorsione), come quando sia posseduto per causa legittima, ma anche nel possessore l'obbligo o la facoltà di riempimento.

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