Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9226 del 4 maggio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reintegrazione del possesso, il detentore qualificato o autonomo che proponga azione di spoglio non invoca a suo favore un semplice rapporto di fatto con il bene, bensė un titolo che lo legittima alla detenzione nel proprio interesse; ne consegue che egli deve provare l'esistenza del titolo posto a base dell'allegata detenzione e che il giudice deve verificare la sussistenza, la validitā ed efficacia del rapporto dedotto.

(massima n. 2)

In tema di conservazione del possesso o della detenzione solo animo č necessario che il possessore (o il detentore ) abbia la possibilitā di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilitā sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non č sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione ), che si perde nel momento in cui č venuta meno l'effettiva disponibilitā del bene. (Nella specie, l'affittuario di un'azienda alberghiera aveva agito lamentando di esserne stato spogliato dal concedente, al quale aveva conferito il mandato per la gestione della relativa impresa ; la domanda di reintegra era stata accolta sul rilievo che il ricorrente, continuando a detenere solo animo l'azienda mediante la detenzione o sub detenzione esercitata nell'interesse suo dal mandatario, ne aveva conservato l'effettiva disponibilitā, essendo in grado di ripristinare in ogni momento il potere di fatto sulla cosa ).

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