Cassazione penale Sez. V sentenza n. 966 del 25 ottobre 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della differenziazione fra atti pubblici e certificati, deve considerarsi essenzialmente l'intima struttura dell'atto e, cioč, la natura e lo scopo dell'attivitą svolta dal pubblico ufficiale in relazione all'efficacia probante del documento. Devono, pertanto, annoverarsi nella categoria degli atti pubblici tutti quelli formati da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio e che, redatti con le prescritte formalitą, hanno valore costitutivo di diritti od obblighi nei confronti di uno o pił soggetti, o la funzione di fornire la prova di un fatto giuridico. Sono, invece, da qualificare certificazioni amministrative soltanto quelle attestazioni — meramente dichiarative — di veritą o di scienza, del pubblico ufficiale, che non costituiscano la documentazione di un'attivitą da lui compiuta o di fatti avvenuti in sua presenza.

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