Cassazione penale Sez. V sentenza n. 62 del 8 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il notaio, il quale attesti falsamente l'avvenuta identificazione della firma in sua presenza risponde di falsitą ideologica in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., mentre si rende colpevole di falsitą ideologica in certificato, di cui all'art. 480 c.p., qualora egli attesti la veridicitą della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attivitą da lui compiute o percepite (cosiddetta vera di firma o autentica minore).

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