Cassazione penale Sez. V sentenza n. 844 del 1 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il medico convenzionato che, nel redigere un documento attestante la continuazione di una malattia, apponga una data di rilascio diversa dalla data effettiva, commette il reato di cui all'art. 480 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative) — e non quello di cui all'art. 479 stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) — in quanto il predetto medico si limita a riempire un modulo attestante la malattia dell'assistito: modulo che è da ritenere certificazione ovvero autorizzazione amministrativa poiché contiene l'accertamento delle condizioni per l'operatività di un diritto riconosciuto dalla legge.

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