Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1044 del 25 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per l'esercizio dell'azione possessoria, in caso di spoglio o turbativa effettuati in modo clandestino, non decorre dall'effettiva scoperta del fatto lesivo, ma dal giorno in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio.

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