Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 865 del 16 febbraio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La matrice del bollettario non ha lo scopo precipuo di certificare che la quietanza relativa all'eseguito pagamento č stata rilasciata al debitore, bensģ l'altro e pił rilevante scopo di dare la prova dell'attivitą svolta dal pubblico ufficiale per la realizzazione dei compiti istituzionalmente affidatigli. Essa costituisce, quindi, una attestazione di fatto rientrante nella sfera di attivitą compiuta direttamente dal pubblico ufficiale che la redige non un'attestazione di veritą o di scienza dello stesso pubblico ufficiale. La falsificazione di dette matrici, pertanto, integra il reato di cui all'art. 479 c.p. e non quello di cui all'art. 480 dello stesso codice.

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