Cassazione civile Sez. V sentenza n. 10478 del 6 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce falso in certificazione e non in atto pubblico l'attestazione fatta dal sindaco della mancata annotazione di determinati avvenimenti (nel caso di specie l'avvenuta annotazione della pubblicazione e della restituzione della copia notificata di una sentenza civile dichiarativa della decadenza di un consigliere comunale) nei registri del comune. Per poter infatti qualificare certificato amministrativo un atto proveniente dal pubblico ufficiale, occorrono due condizioni: che esso non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni gią documentate, e in secondo luogo che l'atto non abbia una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente.

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