Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7299 del 17 settembre 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, è irrilevante l'omessa menzione nell'atto medesimo del compimento da parte del pubblico ufficiale della attività di accertamento che costituisce indefettibile presupposto dell'attestazione. Risponde, pertanto, del reato di cui all'art. 479 c.p. e non del reato di cui all'art. 480 c.p. il pubblico ufficiale, il quale attesti, assumendo il falso, la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia senza fare espresso riferimento all'attività ispettiva di accertamento.

(massima n. 2)

Con la norma che punisce il falso ideologico in atto pubblico non viene tutelato l'affidamento dell'immediato destinatario di tale atto, che può anche essere a conoscenza della falsità o concorrere nella sua commissione: trattandosi di reato contro la fede pubblica, l'interesse protetto è la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici e — per quanto in particolare riguarda il falso ideologico — la garanzia di veridicità degli atti stessi. (Applicazione in tema di falsa attestazione di conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia).

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