Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10936 del 4 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tempestivitą dell'azione di spoglio, entro un anno dal fatto, deve farsi riferimento al giorno del deposito in cancelleria del ricorso al pretore, non a quello successivo della notificazione del ricorso stesso con il decreto di fissazione della comparizione delle parti, tenendo conto che detto deposito segna l'esercizio del diritto da parte dell'istante ed al contempo la instaurazione del procedimento possessorio.

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