Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16308 del 27 novembre 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

Conforme, Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2009, n. 40194 (ud. 29 settembre 2009), Puccio e altri.
Il reato di cui all'art. 479 c.p. e quello di cui all'art. 483 c.p. si differenziano tra loro con riguardo alla provenienza dell'attestazione falsa, con la conseguenza che la falsitā ideologica di cui all'art. 479 c.p. č ravvisabile soltanto in relazione a ciō che attesta nel documento, per sua iniziativa o per propria scienza, il pubblico funzionario che ne č l'autore, mentre, con riferimento a quanto assevera, per il tramite della documentazione del pubblico ufficiale, il soggetto dichiarante, č configurabile, in caso di falsitā, il reato previsto dall'art. 483 c.p. (Nel caso di specie, relativo ad un verbale di assemblea consortile nel quale era stata falsamente attestata la partecipazione dei rappresentanti di tutte le consorziate, la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 483 c.p., sul rilievo che in tema di verbale delle assemblee societarie o consortili spetta comunque al presidente dell'assemblea il compito di dare le informazioni indicate ed al verbalizzante di registrarle e di descrivere quindi lo svolgimento dell'adunanza).

(massima n. 2)

Il fatto del presidente di un'assemblea straordinaria di un consorzio tra imprese, il quale falsamente dichiari nel processo verbale redatto da un notaio, che sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e che l'assemblea č validamente costituita, integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. e non quello di cui all'art. 479 c.p., in quanto in tal caso la falsa attestazione attiene esclusivamente al contenuto della dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale e non all'attivitā riconducibile a quest'ultimo, senza che peraltro abbia rilievo, una volta accertata la fedele riproduzione di quanto dichiarato, l'omessa indicazione di ulteriori dati circa le modalitā di convocazione dell'assemblea e l'individuazione dei presenti.

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