Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4385 del 17 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale. La condotta criminosa, costituita dalla falsa attestazione, è scindibile in due momenti: l'attestazione del fatto non vero e l'occultamento di quello vero. Quando l'attestazione (pur incompleta o «minimizzata») consente di pervenire all'individuazione del fatto vero, essa non può essere ritenuta falsa.

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