Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2888 del 16 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo del delitto di falso in atto pubblico non inest in re ipsa. Esso, al contrario, va sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsitą risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. (Fattispecie in tema di falsitą ideologica).

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