Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6018 del 20 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Integrano gli estremi della falsità ideologica soltanto le false (o le omesse) attestazioni del pubblico ufficiale che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e personale percezione. Restano, pertanto, al di fuori della fattispecie criminosa di cui all'art. 479 c.p. tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione, però, che esse non richiamino espressamente o non postulino, implicitamente ma in modo univoco, attività che si assume essere state realizzate dal pubblico ufficiale che procede alla formazione dell'atto pubblico.

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