Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11497 del 14 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falso documentale, la falsitā non č punibile solo quando si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinitā del documento, vale a dire quando non abbia la capacitā di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.

(massima n. 2)

Le Ģrelazioni di servizioģ sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti: con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attivitā da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono cosė rievocate. Pertanto deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente l'agente di P.S. che attesta falsamente in una relazione di servizio circostanze non vere.

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