Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4532 del 20 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché sussista la falsitą ideologica occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo difforme dalla realtą storica. Ma il significato stesso degli enunciati e delle parole dipende dall'uso che se ne fa, dalle azioni che con il parlare si compiono e dal contesto normativo dell'agire. Non risponde, pertanto, del delitto di cui all'art. 479 c.p. l'ufficiale giudiziario che, senza il verificare la circostanza, attesti di aver trovato chiuso un appartamento presso il quale doveva eseguire un ordine di rilascio a favore del proprietario, desumendone l'esigenza del rinvio del procedimento. Tale attestazione, infatti, non implica necessariamente il riferimento a specifici accertamenti del pubblico ufficiale e ad un'indebita assenza dell'esecutato. (Fattispecie nella quale l'attestazione suddetta era stata formulata dall'ufficiale giudiziario dopo aver constatato la mancanza di luce dall'esterno e la chiusura della porta d'ingresso dell'appartamento attraverso il portone a vetri dello stabile. La Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, perché il fatto non sussiste).

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