Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9192 del 21 ottobre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che costituisse falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte di un medico di una struttura pubblica, del cartellino segnatempo in occasione di temporanei allontanamenti dall'ospedale dovendosi ritenere ogni singola annotazione sul cartellino atto autonomo e non parte di un atto complessivo attestante la ininterrotta permanenza in ospedale del sanitario).

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