Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11230 del 29 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione qualora questi, oltre a contenere una manifestazione di volontà, si riferiscono ad una precisa situazione, della cui esistenza fanno indirettamente fede. Tale situazione è necessariamente presupposta quando il provvedimento non può essere emanato senza la sua ricorrenza: l'atto stesso allora di per sè rigenera un affidamento su quest'ultima. Quando invece l'adozione del provvedimento risulta rimessa della legge ad apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che si dovesse ravvisare il falso ideologico in atti pubblici nella delibera con cui i funzionari di una Usl avevano stipulato un contratto di leasing di macchine fotocopiatrici sulla base di offerte contraffatte).

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