Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3805 del 18 marzo 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce reato, neppure tentato, una falsa certificazione d'idoneità psico-fisica col nome dell'interessato in bianco, non essendo un tale documento idoneo a conseguire alcun effetto giuridico. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'aspirante al conferimento della patente di guida va fatta mediante visita sanitaria, che deve essere contestuale alla redazione del certificato. Poiché, dunque, la visita è presupposto essenziale della certificazione di idoneità, costituisce falso punibile la compilazione e la firma di un certificato d'idoneità psico-fisica senza che sia stato visitato l'interessato, a nulla rilevando che il medico fosse a conoscenza delle condizioni di salute di quest'ultimo, né che lo stesso potesse, attraverso una perizia giudiziale, essere ritenuto idoneo al conferimento della patente di guida.

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