Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2659 del 10 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

I certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessitā, che non riproduca un fatto giā rappresentato da altri documenti, presuppongono un'attivitā diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato. (Nella specie č stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia).

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