Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4980 del 27 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Le figure criminose rispettivamente prevista dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l'oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all'art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero. Per converso, il reato di cui all'art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato non occorre un'effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.

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