Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4305 del 24 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., l'uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso punito dall'art. 474 c.p., invece, č direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone gią realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, pił specificamente, gią apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto correttamente applicato l'art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l'offerta in vendita).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.