Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1206 del 6 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facoltà di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, né di inscindibilità delle cause, essendo idonea la pronuncia a produrre effetti nei confronti della parte revocata in giudizio, onde la stessa non può dirsi inutiliter data.

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