Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33934 del 10 ottobre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Esiste una sostanziale diversità di funzione tra l'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell'opera, quale condizione prevista dall'art. 165 c.p., sebbene per lo più tali istituti vengano tra loro coordinati. Il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa rimessa all'autorità giudiziaria penale; il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio, che il giudice può imporre indipendentemente dall'inflizione dell'anzidetta sanzione accessoria. (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

In tema di reati doganali, l'art. 562. lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 c.p.

(massima n. 3)

Nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di determinati obblighi (rivolti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ex art. 165 c.p., il soggetto interessato può, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento ed in tal caso spetta al giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto. (Mass. redaz.).

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