Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validitą universale. (Nella specie, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all'adempimento dell'obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, la S.C. ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l'obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era gią scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell'operativitą della sospensione condizionale).

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