Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5314 del 29 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'affidamento di un bene (come conseguenza della stipula di un contratto atipico) per la realizzazione di un interesse proprio anche dell'affidatario conferisce, a quest'ultimo, la detenzione qualificata della res, tutelabile, ex art. 1168 c.c., con l'esercizio dell'azione di reintegrazione non solo nei confronti del concedente, ma anche del terzo autore materiale dello spoglio e consapevole della violenza usata per contrastare l'opposta volontą dello spoliatus (ancorché tale terzo abbia agito su incarico del concedente), a condizione che il rapporto scaturente dal contratto abbia carattere non di mera saltuarietą od occasionalitą, ma di concreta stabilitą, onde consentire all'affidatario la detenzione della cosa fino a quando non sia esaurita l'attivitą per la quale essa gli era stata consegnata.

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